Si comunica che per ottenere i certificati
anagrafici occorre allegare alla domanda:
1. € 0.26 in monete per i
diritti di segreteria per ogni certificato rilasciato in carta
semplice (specificando l’art. di legge per l’esenzione dal bollo –
D.P.R.642/72 e successive modifiche);
2. una marca da bollo di € 14.62 (dovuta
allo Stato) più € 0.52 in
monete per i diritti di segreteria per ogni certificato rilasciato in carta
resa legale;
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1 della
tariffa (All. A) del DPR 26/10/1972 N.642 i CERTIFICATI ANAGRAFICI sono
SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL’ORIGINE: pertanto il funzionario che
li emette deve redigerli su carta bollata da €14,62. Restano salve le esenzioni
per lo specifico uso al quale tali certificati sono destinati.
ESENZIONE dall’IMPOSTA DI BOLLO.
I
certificati anagrafici possono essere rilasciati in ESENZIONE dall’IMPOSTA
DI BOLLO(comunemente chiamati in “carta semplice”) solo per gli USI
ESPRESSAMENTE PREVISTI dalla legge (tabella allegato B del DPR 642/1972),
nonché dalle specifiche leggi speciali.
L’ESENZIONE da BOLLO è specificata, MAI generica. Pertanto i cittadini
nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico devono obbligatoriamente indicarne
l’uso. Il Funzionario dovrà riportare sul certificato l’ uso e norma che
danno diritto all’esenzione.
Si
ricorda che l’acquisizione di tale notizia, poiché è conseguente
all’adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra fra i
fini istituzionali e pertanto NON costituisce violazione della privacy.
RESPONSABILITA’ PER OMESSO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Ai sensi dell’art. 25 del DPR 642/1972 chi non
corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è
soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal
cento al cinquecento per cento dell’imposta.
L’ utilizzo della certificazione richiesta in
esenzione da bollo per usi per i quali è viceversa prescritto l’assolvimento
dell’imposta, comporta responsabilità patrimoniale e amministrativa consistente
nel pagamento dell’imposta e delle relative sanzioni previste dalla legge.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 76 D.P.R
28.12.2000 n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
N.B.: I certificati anagrafici possono essere sostituiti a tutti gli
effetti dalle Dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui agli artt. 2 e
46 D.P.R. 445/2000 “ Autocertificazione”.
Si ricorda che le Autocertificazioni
riguardanti le informazioni anagrafiche, ai sensi del DPR n. 445/2000, devono
essere accettate da tutte le Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di
pubblici servizi. L’autocertificazione resa è in esenzione dall’imposta di
bollo.
Il rilascio dei
certificati di stato civile non sono soggetti al pagamento del bollo né
ai diritti di segreteria, nello specifico si riporta la tipologia dei suddetti
certificati:
·
estratto per
riassunto dell'atto di nascita con generalità complete (rilasciato solo
all'interessato maggiorenne, o in caso di minori, ai genitori)
·
estratto per
riassunto dell'atto di nascita senza generalità
·
estratto di
matrimonio
·
estratto di morte
·
certificato di
matrimonio
·
certificato di
nascita
·
certificato di
morte
·
estratto per
copia integrale dell'atto di nascita
·
estratto per
copia integrale dell'atto di matrimonio.
RISCHIESTA MODULO CERTIFICATI (pdf)
TABELLA ESENZIONE (pdf)