CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

Certificati di iscrizione nelle liste elettorali A cosa serve E’ necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione.

Data:
17 Aprile 2024

CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

Certificati di iscrizione nelle liste elettorali

A cosa serve

E’ necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni.

I promotori di raccolta di sottoscrizioni, a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni possono richiedere i certificati di iscrizione elettorale dei sottoscrittori.

Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non e’ mai sostituibile con l’autocertificazione. Le certificazioni elettorali potranno essere richieste anche digitalmente tramite PEC all’indirizzo p.e.c. ufficioelettorale@comunedisciacca.telecompost.it dai vari soggetti titolati a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o loro delegati; promotore del referendum o dell’iniziativa legislativa popolare, o suo delegato) ed essere accompagnate da copia di un documento di identità del richiedente (oltre all’eventuale delega firmata digitalmente a cura dei predetti soggetti titolari).

In caso di richiesta via PEC, è previsto obbligatoriamente il rilascio stesso mezzo (il certificato sarà firmato esclusivamente in modalità digitale).

La richiesta va fatta mediante domanda presentata all’ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente (oltre all’eventuale delega firmata digitalmente a cura dei soggetti titolati).

NOVITA’! 

Dal 4 marzo 2024 sono attivi dal portale dell’ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente nuovi servizi che consentono ai cittadini di consultare, in modalità telematica, i propri dati elettorali e di scaricare, in formato digitale, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici.

Queste nuove funzionalità sono disponibili grazie all’attività di integrazione delle liste elettorali, detenute e aggiornate dai Comuni italiani, con i dati anagrafici già presenti in ANPR, così come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD).

Questa integrazione permetterà, in futuro, anche la possibilità di attivare il cosiddetto “Certificato elettorale Digitale” in sostituzione delle attuali tessere elettorali cartacee.

Tempi di rilascio:

  • in tempo reale per i cittadini tramite ANPR;
  • 24 ore dalla domanda presentata via posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) quando questa sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati;
  • 48 ore dalla domanda presentata via P.E.C. (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) se relativa a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare.

Valore dei certificati e modalità di presentazione al momento della consegna delle liste:

I certificati cumulativi rilasciati in formato digitale dall’Ufficio Elettorale costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all’originale e possono essere utilizzati per la presentazione delle liste di candidati.

Secondo quanto stabilito testualmente dall’art. 38 bis della legge n. 108 del 29 Luglio 2021La conformità all’originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53”.

Invece, i certificati scaricati dai cittadini mediante i servizi ANPR,  contengono la firma del Ministero ovvero, come specificato dall’art 35 del regolamento anagrafico, il sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che, nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi dell’ANPR, sostituisce a tutti gli effetti la firma del certificato.

Ultimo aggiornamento

26 Aprile 2024, 13:28